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Il testo dell'iniziativa:

Iniziativa popolare federale «Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)»

 

La Costituzione federale è modificata come segue:

Inserire prima del titolo del titolo sesto:

 

Capitolo 5: Autorità per la ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19

 

Art. 191d       Istituzione di una Commissione d’inchiesta svizzera

 

Per indagare sui retroscena della pandemia di COVID-19 è istituita una Commissione d’inchiesta extraparlamentare svizzera.

Art. 191e        Compiti generali della Commissione

 

1 La Commissione inizia i lavori il più presto possibile dopo l’accettazione degli articoli 191d–191r da parte del Popolo e dei Cantoni e indaga sui retroscena della pandemia di COVID-19 dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità.

2 Tutte le spese sostenute dalla Commissione per adempiere i propri compiti sono a carico della Confederazione Svizzera.

3 La Commissione ha in particolare il compito di rispondere alle seguenti domande:

  • i test utilizzati, sui cui risultati sono o sono stati basati i provvedimenti anti-COVID-19 in Svizzera, permettono di operare una distinzione affidabile tra la SARS-CoV-2 e altri virus, oppure l’affidabilità di tale distinzione non è stata dimostrata?

  • I test utilizzati permettono o permettevano di operare una distinzione affidabile tra la SARS-CoV-2 infettiva e frammenti virali incapaci di replicarsi?

  • I test utilizzati sono stati eseguiti sempre secondo le stesse specifiche, per esempio per quanto riguarda il numero di amplificazioni, e sono stati calibrati e convalidati?

  • Può essere dimostrato che le persone asintomatiche che si sentono o si sentivano in buona salute svolgono o hanno svolto un ruolo epidemiologicamente significativo nella diffusione della SARS-CoV-2 oppure che chi ha preso le decisioni ha ordinato i provvedimenti senza disporre di sufficienti basi scientifiche?

  • Rispetto agli anni precedenti, quali erano le capacità nei reparti di terapia intensiva effettivamente disponibili dopo il 2019 e in che misura sono state sfruttate?

  • I provvedimenti sono stati necessari e idonei a prevenire un sovraccarico delle capacità nei reparti di terapia intensiva e le conseguenti restrizioni dei diritti fondamentali e dei diritti umani, in particolare i danni economici e sociali, erano proporzionate rispetto alla loro utilità dimostrabile?

  • Le previsioni fatte all’inizio del 2020 sui tassi di mortalità dovuti alla SARS-CoV-2 e le altre previsioni sull’evoluzione della pandemia di COVID-19 si sono avverate? In caso negativo, le persone responsabili hanno potuto fondare tali previsioni su dati in quel momento effettivamente disponibili e adeguati dal punto di vista scientifico?

  • La popolazione svizzera è stata informata in modo continuativo e trasparente sugli effetti noti dei vaccini anti-COVID-19 oppure vi sono prove secondo cui avrebbe ricevuto, per negligenza o intenzionalmente, informazioni imprecise o insufficienti? Il Codice di Norimberga è stato in qualche modo violato?

  •  La Commissione è tenuta a redigere e pubblicare un rapporto sul risultato delle indagini sui retroscena e sui fatti effettivamente avvenuti in relazione alla pandemia di COVID-19, in particolare anche secondo l’articolo 191q.

 

Art. 191f         Compiti speciali della Commissione finalizzati a un indennizzo dignitoso delle persone danneggiate dai vaccini anti-COVID-19

 

1 La Commissione accerta i danni causati dai vaccini anti-COVID-19 in modo indipendente e senza limitazioni tutelando nel contempo gli interessi delle persone danneggiate. Ognuno è tenuto a fornire informazioni alla Commissione. In caso di accettazione degli articoli 191d–191r da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale pubblica senza indugio gli accordi sull’acquisto di vaccini anti-COVID-19 nella loro integralità e inalterati. La Commissione informa il pubblico in modo trasparente sui tipi di danni causati dai vaccini e sulla loro effettiva portata numerica.

2 I produttori dei vaccini anti-COVID-19 sono tenuti a risarcire integralmente i danni causati dai vaccini e le spese da essi derivanti. Le persone fisiche o giuridiche che detengono o detenevano una quota di partecipazione nelle società produttrici rispondono a titolo sussidiario nella misura in cui si sono arricchite grazie a tale quota. Accordi, atti normativi o decisioni di altro tenore sono nulli.

 

Art. 191g        Compiti speciali della Commissione nel caso di indizi di reato penale

 

1 La Commissione comunica alle autorità penali ordinarie ogni indizio di reato penale secondo il diritto svizzero emerso durante le sue indagini. Il tribunale speciale di cui all’articolo 191h è obbligatoriamente competente per i procedimenti nei confronti delle persone che hanno emanato provvedimenti in relazione alla pandemia di COVID-19 o che hanno avuto un’influenza determinante sul processo decisionale riguardante tali provvedimenti o che hanno partecipato alla loro attuazione, nonché per i procedimenti relativi ai vaccini anti-COVID-19.

2 La Commissione può tuttavia decidere liberamente di cercare prove parallelamente alle autorità penali ordinarie e chiedere il giudizio del tribunale speciale anche in caso di sospetto di crimini o delitti.

 

Art. 191h        Istituzione di un tribunale speciale

 

Per giudicare i fatti indagati dalla Commissione è istituito un tribunale speciale, obbligatoriamente competente per i procedimenti nei confronti delle persone che hanno emanato provvedimenti in relazione alla pandemia di COVID-19 o che hanno avuto un’influenza determinante sul processo decisionale riguardante tali provvedimenti o che hanno partecipato alla loro attuazione, nonché per i procedimenti relativi ai vaccini anti-COVID-19. Basato sul modello del Tribunale penale federale, il tribunale speciale si compone di una Corte penale di prima istanza, di una Corte dei reclami penali e di una Corte d’appello che statuisce in ultima istanza; esso subentra per competenza ai tribunali ordinari. Se una causa penale sottostà alla giurisdizione sia dei tribunali ordinari che del tribunale speciale, i procedimenti sono riuniti presso la Commissione.

 

Art. 191i         Prescrizione dell’azione penale e della pena

 

L’azione penale e la pena per possibili crimini e delitti relativi alla pandemia di COVID-19 non si prescrivono e il termine per presentare querela è di sei mesi dalla pubblicazione del rapporto della Commissione sul risultato delle indagini.

 

Art. 191j         Composizione della Commissione

 

1 All’inizio dei suoi lavori la Commissione consta di sette membri. Il comitato dell’iniziativa popolare federale «Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)», pubblicata nel Foglio federale il …, e l’Assemblea federale propongono al Popolo rispettivamente sette candidati alla nomina di membro della Commissione. Possono essere proposte soltanto persone che non sono o non sono state né pubblici ufficiali né coinvolte nell’emanazione dei provvedimenti anti-COVID-19.

2 Almeno due delle persone proposte rispettivamente dal comitato d’iniziativa e dall’Assemblea federale sono elette a maggioranza dei voti. Se una persona lascia la carica, il comitato d’iniziativa o l’Assemblea federale, a seconda di chi l’ha proposta, nomina un sostituto.

3 Il Consiglio federale provvede affinché la Commissione sia eletta dal Popolo entro sei mesi dall’accettazione degli articoli 191d–191r da parte del Popolo e dei Cantoni.

4 A seconda del carico di lavoro, la Commissione può fare eleggere altri membri dal Popolo.

 

Art. 191k        Organizzazione della Commissione

 

La Commissione decide liberamente come organizzarsi e come adempiere i propri compiti.

 

Art. 191l         Immunità della Commissione

 

1 I membri della Commissione non sono soggetti ad alcuna giurisdizione per gli atti compiuti nell’adempimento dei loro compiti. Mantengono l’immunità anche dopo la cessazione della loro funzione.

2 Un membro della Commissione può essere perseguito penalmente soltanto con l’autorizzazione della maggioranza degli altri membri.

 

Art. 191m       Immunità penale

 

L’immunità di qualsiasi persona, in particolare dei membri dell’esecutivo, del legislativo e del giudiziario a tutti i livelli statali, è revocata per possibili reati penali relativi alla pandemia di COVID-19.

 

Art. 191n        Impedimento di trattamenti benefici per la salute

 

La Commissione verifica se è stato impedito il ricorso a trattamenti benefici per la salute e a farmaci efficaci o a una migliore profilassi e se questo ha causato decessi o decorsi più gravi della malattia che si sarebbero potuti evitare.

 

Art. 191o        Amnistia

 

Le pene pronunciate contro persone fisiche o giuridiche che non hanno rispettato provvedimenti anti-COVID-19 illeciti sono condonate e lo Stato indennizza integralmente le spese giudiziarie e di patrocinio.

 

Art. 191p        Pubblicità delle indagini

 

1 Mediante comunicati stampa e trasmissioni televisive, la Commissione e il tribunale speciale informano periodicamente il pubblico nel modo più trasparente possibile sullo svolgimento delle indagini e delle udienze, sempre che ciò sia compatibile con lo scopo delle indagini.

2 La Società svizzera di radiotelevisione è tenuta a trasmettere le informazioni fornite dalla Commissione e dal tribunale speciale durante le ore di punta e sui canali principali, senza condizioni né censure.

3 La Commissione e il tribunale speciale possono pubblicare le proprie informazioni sul loro sito Internet in modo che siano liberamente e integralmente accessibili.

 

Art. 191q        Verifica delle basi dei provvedimenti anti-COVID-19

 

1 Se, nel rapporto sul risultato delle indagini, la Commissione constata una delle seguenti fattispecie, i provvedimenti emanati in relazione alla pandemia di COVID-19 sono da considerarsi illeciti:

a.   non sono stati utilizzati test anti-COVID-19 calibrati e convalidati a livello nazionale, per esempio a causa di prescrizioni diverse da un laboratorio all’altro riguardo alle amplificazioni, oppure i test utilizzati non erano idonei a rilevare virus della SARS-CoV-2 in grado di replicarsi, oppure i test erano limitati a piccole parti di virus, per esempio frammenti virali invece di virus infettivi completi, oppure i test non erano in grado di operare una distinzione tra la SARS-CoV-2 e altri virus, per esempio altri ceppi di coronavirus, e i dati numerici o i risultati ricavati da questi test sono serviti da base di riferimento per constatare l’esistenza della pandemia di COVID-19;

b.   l’Ufficio federale della sanità pubblica non può dimostrare che, per oltre il 50 per cento dei casi di decesso contabilizzati, le persone di cui ha ascritto il decesso alla SARS-CoV-2 sono effettivamente decedute per morte naturale causata dal virus e non può escludere che in realtà il decesso non sia imputabile ad altre malattie mortali;

c.   vi sono stati Paesi, o regioni all’interno di un territorio nazionale come per esempio gli Stati federali americani, con più di 500 000 abitanti e una densità demografica pari o superiore a quella della Svizzera che, pur non avendo emanato nel 2020 o 2021 nessuno o quasi nessun provvedimento anti-COVID-19, come per esempio l’obbligo di indossare la mascherina, non hanno registrato tassi di mortalità o ricovero per COVID-19 superiori a quelli registrati in Svizzera o non hanno avuto un aumento dei decessi statisticamente significativo rispetto agli anni antecedenti alla dichiarazione della pandemia di COVID-19. Oppure vi sono stati alcuni Stati federali, come la Florida, il Texas, il South Dakota e altri, nei quali per diversi mesi non sono stati emanati provvedimenti o ne sono stati emanati di meno severi e nei quali i dati numerici relativi ai decessi e ai ricoveri dovuti alla SARS-CoV-2 non sono stati significativamente più alti rispetto ad altri Stati federali comparabili;

d.   nessuno in Svizzera può fornire, in un periodo non superiore a 12 mesi, un isolato purificato secondo i postulati di Henle-Koch dei ceppi virali 2020 e 2021 di SARS-CoV-2, inclusi gli esperimenti di controllo;

e.   tenendo conto dell’immigrazione, della piramide delle età della popolazione, del numero di decessi previsti e della conseguente mortalità, durante la pandemia di COVID-19 in Svizzera non è stato registrato un aumento significativo dei decessi nell’arco di dodici mesi rispetto alla media degli ultimi dieci anni, fino a quando più del 60 per cento della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino.

2 Se, secondo il suo apprezzamento giuridico, la Commissione dovesse ritenere nel rapporto sul risultato delle indagini che i provvedimenti adottati a livello nazionale o cantonale erano illeciti, incostituzionali, sproporzionati o addirittura arbitrari, coloro che li hanno emanati o hanno svolto un ruolo decisivo nella loro emanazione risponderanno con il proprio patrimonio, solidalmente con il Cantone o la Confederazione, dei danni da essi derivanti e saranno perseguiti penalmente.

3 Le pretese di risarcimento e di riparazione in relazione alla pandemia di COVID-19 si prescrivono in 20 anni.

 

Art. 191r        Disposizioni complementari sul tribunale speciale

 

1 Possono essere nominati o eletti giudici del tribunale speciale: i giudici in carica o ex giudici di tribunali federali, cantonali o distrettuali con una solida esperienza nella conduzione di procedimenti penali e la conoscenza delle tre lingue ufficiali. Possono essere eletti cancellieri: i giuristi con una solida esperienza in diritto penale e conoscenza delle tre lingue ufficiali. Il comitato dell’iniziativa di ricostruzione analitica e l’Assemblea federale propongono al Popolo i candidati per l’elezione. Il Consiglio federale provvede affinché i giudici siano eletti dal Popolo entro sei mesi dall’accettazione degli articoli 191d–191r da parte del Popolo e dei Cantoni e per un periodo di cinque anni.

2 Il tribunale speciale determina autonomamente la sua organizzazione e amministrazione. Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario. Tiene una contabilità propria. I giudici del tribunale speciale sono remunerati come i giudici federali ordinari impiegati a tempo pieno.

3 Tutte le spese sostenute dal tribunale speciale a sua discrezione per adempiere i propri compiti sono a carico della Confederazione Svizzera.

 

 

       

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